L’intera struttura del social lending può essere paragonato ad un circuito, nel quale la fanno da protagonisti gli investitori privati, che all’interno della piattaforma dedicata sostengono le domande di prestito con il loro credito, scegliendo come utilizzarlo diversificando il rischio, oppure lasciando autonomia alla struttura dell’intermediazione per quanto concerne la sua gestione. È importante che il circuito non venga mai ostacolato o impedito, ciò vuol dire assicurare forme di garanzia ai prestatori riguardo il ritorno del credito e relativi interessi (maggiori rispetto all’investimento bancario).
Un po’ di numeri. Il 4° Report italiano sul Crowdinvesting, che il Politecnico di Milano ha presentato riguardo il primo semestre del 2019, parla chiaro: il social lending è in forte crescita e i numeri lo confermano. Sono stati raccolti, infatti, 207 milioni nel social lending, che hanno portato l’ammontare complessivo a ben 435,6 milioni! Ciò, ovviamente, deve essere considerato come la misura della fiducia che le grandi aziende, le PMI e i privati cittadini hanno confermato e continuano a confermare al P2P.
Quali sono le norme di Garanzia previste per il P2P dal Decreto Crescita?
Come tutti sanno il D1 Crescita è un decreto legge messo a punto per dare nuova linfa vitale all’economia del paese. Sono state previste, ovviamente, delle normative riguardo le forme di garanzia per il social lending.
A tal proposito il decreto-legge n.35 del 2019 (A.S. 1354) prevede che:
“Per quanto concerne le misure per il rilancio degli investimenti privati, si istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie a copertura di finanziamenti finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali. Per sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, si consente un intervento in garanzia del medesimo Fondo di garanzia PMI in favore dei soggetti che finanziano progetti tramite piattaforme di “social lending” e di “crowdfunding“.
In particolare viene specificato ancora:
“In sede referente, è stato innalzato fino a 5 milioni di euro l’importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. “mini bond”, per singolo soggetto beneficiario finale“.